VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno; Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco «Al merito del lavoro»; Visti i Regi decreti 15 ottobre 1911, n. 1205; 20 marzo 1921, n. 350; 30 dicembre 1923, n. 3031; 17 marzo 1927, numero 509, e 22 febbraio 1930, n. 136, che modificano la costituzione del predetto Ordine; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero delle decorazioni nell'Ordine cavalleresco «Al merito del lavoro», che a norma dell'art. 4, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, modificato dall'articolo 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 509, possono essere conferite in ciascuno anno, e' elevato a 25. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 347, foglio 40. - Mancini.